Stadi, le linee guida aggiornate sul pubblico consentito agli eventi sportivi

La capienza per gli eventi sportivi all'aperto sarà al 75% del totale della struttura in zona bianca, al 50% invece in zona gialla.

Queste le linee guida ufficiali aggiornate e comunicate dal Dipartimento per lo sport. In esse si ribadisce come le competizioni al chiuso potranno accogliere un pubblico massimo pari al 60% della capienza massima

Il Dipartimento sottolinea anche come la percentuale può subire variazioni, in zona bianca o in zona gialla, in base all'andamento della situazione epidemiologica. Sono previste inoltre sanzioni da uno a 10 giorni di chiusura in caso di violazioni.

Le linee guida complete

In merito alle capienze, invece, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3) dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60 per cento della capienza massima consentita.  

In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per centro della capienza per le competizioni e gli eventi all’aperto, e al 35 per cento per quelli al chiuso. 

In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. 

Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

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