Plusvalenze, le motivazioni della FIGC: "Impossibile valutare i giocatori"
Il 15 aprile il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. A distanza di poco più di una settimana il Tribunale della Figc ha reso note le motivazioni: di fatto, "non esiste un metodo di valutazione dei giocatori".
La decisione
"Per tutte le cessioni oggetto di deferimento e non solo per quelle meritevoli di sospetto, il metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale può essere ritenuto 'un' metodo di valutazione, ma non 'il' metodo di valutazione. Mentre, il confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti) non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato (peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso. Emblematico, a tale proposito, è il caso del calciatore Gianluca Caprari, citato dalla difesa della Delfino Pescara 1936 Spa, la cui valutazione sul sito, alla luce di una mail inviata dal di lui agente sportivo, nel volgere di breve termine è stata consistentemente elevata. Al metodo di valutazione adottato dalla Procura Federale potrebbero contrapporsi altri, ugualmente degni di apprezzamento, come peraltro evidenziato dalle difese dei deferiti, che magari tengano conto (se del caso, anche) di 'investimenti' su giovani calciatori ritenuti di prospettiva (con inerente 'apprezzamento' del loro valore di acquisizione); della necessità di entrate finanziarie, anche per compensare esborsi per acquisizioni; della necessità di rinforzare la squadra in uno o più ruoli, che magari presentino una scarsità di offerta valida, con inerente lievitazione del corrispettivo di acquisizione; e così via, secondo le caratteristiche tipiche del calcio e delle società professionistiche, che devono confrontarsi anche con i media e con i propri sostenitori. In sostanza, il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile 'il' metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato", si legge sul sito della Figc.